Tarquinia: Concorso pubblico per l’assunzione di due collaboratori ai servizi tecnici

INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DEL 50% (18 ORE/SETT.LI), DI 2 (DUE) POSTI DI “COLLABORATORE AI SERVIZI TECN…
20 min di lettura 1.924 Aggiornata

Condividi la notizia

Tarquinia: Concorso pubblico per l'assunzione di due collaboratori ai servizi tecnici - Uncategorized

INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DEL 50% (18 ORE/SETT.LI), DI 2 (DUE) POSTI DI “COLLABORATORE AI SERVIZI TECNICI”-AREA DEGLI “OPERATORI ESPERTI”, CON MANSIONI PREVALENTI DI GIARDINIERE

Il sottoscritto Dott. Alessandro Procenesi, Responsabile del Settore 2°:
Visto il decreto sindacale r.g. n. 67 del 30/12/2024, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, sono state conferite al sottoscritto le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, con affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore 2° “Gestione e sviluppo Risorse Umane, Pianificazione Strategica, Supporto ai sistemi di valutazione, Anticorruzione, Privacy”, fino al 31 dicembre 2025;
Dato atto che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2023;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2024 è stato approvato il Bilancio consolidato 2023 del Gruppo
Comune di Tarquinia, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato 4/4;
Dato inoltre atto che:

  • presso l’ente, per il corrente anno, non sussistono situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale in
    relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente e che, pertanto, non sussistono le condizioni per
    avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
    giusta deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2025;
  • con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione- parte
    finanziaria per il periodo 2025-2027, affidando le risorse strumentali, finanziarie e di personale ai Responsabili di Settore
    per l’Ente per il conseguimento degli obiettivi fissati;
  • con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 20/02/2025 è stato approvato il PIAO del Comune di Tarquinia, triennio
    2024-2026, ai sensi dell’art. 6 del D.L n. 80 del 9/06/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 113 del 06/08/2021
    e ss.mm.ii., che ha soppresso, fra gli altri, in quanto assorbiti nel PIAO stesso, l’art. 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni)
    e 6, l’art. 10, commi 1, lettera a) e 1-ter, del d. lgs. 150/2009 (Piano della performance) e l’art. 48, c. 1, del D. Lgs.
    198/2006 (Piani di azioni positive);
    Viste, in particolare, le sotto-sezioni 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, 3.3.3 “Le azioni finalizzate al pieno
    rispetto della parità di genere”, 2.2 “Performance” ed il relativo Allegato 1) al PIAO 2025-2027 del Comune di Tarquinia;
    Visti:
    -lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità;
  • il vigente Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del
    12/08/2022, come aggiornato, modificato ed integrato con deliberazione di Giunta n. 169 del 17/10/2024;

il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

  • il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 30, 34 e 34-bis, 35, 35-ter, 35-quater e 57;
    -il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare
    l’art. 91;
  • il D.L. n. 44 del 22 aprile 2023, c.d. Decreto Rafforzamento PA”, convertito nella L. n.74 del 21 giugno 2023, recante
    “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
  • il D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023, recante modifiche al D.P.R. n. 487/1994 recante norme sull’accesso agli impieghi
    nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
  • il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022, in virtù del quale, secondo le modalità ivi
    definite, gli enti locali ricorrono all’utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165, di seguito “Portale”, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della
    funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione;
    -il CCNL 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali, nonché il relativo sistema di classificazione professionale del
    personale;
    -il D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
    novembre 2005”, nonché l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
  • la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
    handicappate”;
  • la Legge n. 170 del 08 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
  • l’art. 3, comma 4-bis, del D.L 9/06/2021 n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 e,
    successivamente, come modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
    modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e il D.M 9 novembre 2021, del Ministro per la pubblica amministrazione,
    di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, che definisce le modalità
    attuative delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L 9/06/2021 n. 80;
  • il Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e la disciplina nazionale di cui al D. Lgs.
    n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 101/2018;
  • la Legge 06/11/2012, n.190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
    dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
  • il D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
    Atteso che con la succitata deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 20/02/2025 di approvazione del Piano Integrato di
    Attività e Organizzazione 2025-2027, comprensivo della Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano, Sottosezione 3.3
    “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, relativamente all’annualità 2025, è stata disposta la copertura di n. 2 (due)
    “Collaboratore ai servizi tecnici – Operatore Esperto” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale del
    50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, pari a 18 ore settimanali, previo esperimento delle preliminari procedure di
    mobilità, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 previste dalla normativa vigente al momento dell’avvio delle procedure;
    Dato atto che, al fine di dare esecuzione a quanto disposto dalla sopracitata deliberazione di Giunta n. 25/2025 con
    riguardo anche alla copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale del 50% di n. 2 (due) “Collaboratore ai servizi
    tecnici – Operatore Esperto”, con nota prot. n. 7739 del 21/02/2025 è stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 34 e
    34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio
    Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità ed alla Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione,
    Formazione e Politiche per l’Occupazione, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in
    disponibilità del profilo professionale dei posti cui si intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali;
    Vista la risposta della Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, prot. n.
    0281441 del 06/03/2025, assunta al protocollo di questo ente con n. 10676 del 06.03.2025, con la quale si comunica
    l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs 165/2001 con i profili
    professionali richiesti, anche relativi a n. 2 (due) “Collaboratore ai servizi tecnici – Operatore Esperto”;
    Visto l’articolo 3, comma 9, lettera b, punto 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 che riduce da due mesi a 45 giorni il
    termine previsto dall’articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, decorso il quale le amministrazioni possono bandire i
    concorsi se nel frattempo non viene assegnato personale in disponibilità;
    Richiamato l’articolo 3 del d.l. 36/2022 convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 comma 3-quater che modifica l’articolo
    34-bis del d.lgs. 165/2001, riducendo:
    da quindici (15) a otto (8) giorni il termine per l’assegnazione del personale inserito nelle liste di disponibilità;
    da quarantacinque (45) a venti (20) giorni il termine decorso il quale le amministrazioni possono avviare la
    procedura concorsuale in assenza di assegnazione di personale;
    Rilevato che dalla comunicazione predetta al DFP ed alla Regione Lazio (nota PEC n. 7739 del 21/02/2025) sono
    decorsi i 20 giorni in base alla normativa sopraggiunta, per cui, ai sensi del comma 4, del citato art.34- bis, il Comune
    può ritenersi libero dal vincolo della predetta assegnazione di personale in disponibilità;
    Dato atto che, in virtù della disposizione di cui all’art. 3, comma 8, della L. 56 del 9.06.2019 come modificata dall’ art.1,
    co.14-ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. nella L. 6 agosto 2021, n. 113 e da ultimo dall’art. 1, comma 10-bis del D.L.
    27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21/02/2025 l’obbligo di attivare la procedura
    della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs 165/2001 è temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2025 e che,
    pertanto, l’Ente si è avvalso di tale possibilità, per addivenire, con maggiore celerità, alla copertura di tali posti;
    Considerato che questo Comune non dispone di graduatorie concorsuali vigenti per la copertura di posti per
    “Collaboratore ai servizi tecnici – Operatore Esperto”;
    Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura selettiva pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
    indeterminato ed a tempo parziale del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, pari a 18 ore settimanali, di n. 2 (due) posti
    di “Collaboratore ai servizi tecnici – Operatore Esperto”, in esecuzione di quanto disposto dalla suddetta deliberazione di
    Giunta n. 25 del 20/02/2025;
    Visto il D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’art. 1014 “Riserve di posti nel
    pubblico impiego”, che così dispone:
    “1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
    periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo
    all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi
    1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:
    a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui
    all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende
    speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
    c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.
  1. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e
    civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della
    difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il
    mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente.
  3. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di
    posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente
    banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
    assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.”;
    Dato atto che:
  • la copertura dei posti di cui al presente atto comporta, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
    d.lgs. 66/2010, una quota di riserva pari a 0,60 che sommata alla frazione residua di precedenti concorsi banditi dall’Ente
    di 0,30 viene a determinare una riserva pari 0,90 che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei
    prossimi provvedimenti di assunzione;
  • l’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
    lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art.
    6 della legge 28/11/2005, n. 246 e dell’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
    alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  • sul presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 (quota di
    riserva disabili) ed all’art. 18 (categorie protette) della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto il Comune di Tarquinia, non
    è obbligato all’assunzione di persone disabili e categorie protette in quanto rispetta la copertura delle relative quote
    d’obbligo previste della medesima legge;
  • a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del
    D.Lgs. 40/2017, introdotta dal D.L. 44/2023, convertito in legge 74/2023 è riservata una quota pari al 15% dei posti a
    concorso, pertanto, con la presente procedura concorsuale si determina una frazione di riserva pari allo 0,30 (0,15+0,15).
    Tale riserva dello 0,30 sarà tenuta in computo in conseguenza di ulteriori posti messi a concorso dall’Ente;
  • ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del DPR 487/1994 (equilibrio di genere), così come recentemente modificato dall’art. 1
    del D.P.R. 16/06/2023, n. 82, si specifica che il personale in servizio al 31/12/2024, relativamente all’Area degli Operatori
    Esperti, nella quale rientra la qualifica messa a concorso, risulta essere pari a 8 (otto) unità tutte di genere maschile.
    Essendo il differenziale tra i generi, in percentuale, pari al 100% e, pertanto, superiore al limite del 30% stabilito nel citato
    art. 6, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere femminile in quanto
    meno rappresentato;
    Ritenuto opportuno, in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
    di contemplare, nel bando in via di approvazione, anche la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria della
    procedura concorsuale in questione per la copertura di ulteriori posti di pari Area e profilo professionale, sia ad orario
    pieno che ad orario parziale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e del CCNL che risulteranno vigenti oltre che a
    poter ricorrere, in presenza delle condizioni di legge, all’utilizzazione della suddetta graduatoria per assunzioni a tempo
    determinato pieno o parziale, durante l’intero arco di vigenza della graduatoria stessa, in caso ed al verificarsi di necessità
    assunzionali di tipo temporaneo o eccezionale (sostitutivo o temporaneo progettuale / straordinario) sino ad un periodo
    massimo di 36 mesi per ogni candidato della stessa graduatoria, raggiungibile anche in modo cumulato tra diversi periodi
    di assunzione, proroghe o rinnovi contrattuali derivanti anche da diverse e successive esigenze / proposte assuntive,
    utilizzando tale graduatoria secondo principio meritocratico, ovverosia ripartendo sempre dal primo candidato “libero” e
    “disponibile” per contatore individuale/periodo residuale assuntivo, posizionato più in alto in graduatoria;
    Visto l’allegato schema di bando di indizione della procedura selettiva pubblica per soli titoli in questione;
    Preso atto che:
  • ai sensi dell’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le assunzioni a tempo indeterminato e determinato
    presso le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, avvengono mediante concorsi pubblici ai quali
    si accede mediante registrazione nel Portale Unico del Reclutamento e che, comma 2-bis, a decorrere dall’anno 2023 la
    pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le
    amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta
    Ufficiale;
  • con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 15/09/2022, pubblicato in G.U., serie generale, n. 9 del
    12/01/2023, sono state diramate le modalità di utilizzo del portale da parte di Regioni ed enti locali;
  • l’articolo 12 del D.L. 24-2-2023 n. 13 dispone che mediante l’adozione di uno specifico decreto del Ministro per la
    Pubblica Amministrazione, da adottarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e
    dell’intesa in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali, si provvederà alla revisione delle regole
    per l’utilizzo del Portale Unico del Reclutamento e che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto ministeriale, le
    modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di
    personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023;
  • con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 03/11/2023, pubblicato in G.U., serie generale, n. 294 del
    18/12/2023, adottato ai sensi dell’art. 35-ter , comma 2, del D. Lgs. 165/2001, previa acquisizione del parere del Garante
    per la protezione dei dati personali e dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislative
    28 agosto 1997, n. 281, sono state definite le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del
    reclutamento “InPA”, anche per le Regioni e gli Enti Locali;
    Preso atto altresì che l’art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 18 del D. Lgs. n. 97/2016, dispone che,
    “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
    reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione,
    le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”;
    Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
    relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990;
    DETERMINA
    1) di disporre, in ordine alle premesse da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi
    dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990, ed in attuazione del programma triennale dei fabbisogni di personale per il
    triennio 2025-2027, annualità 2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 20/02/2025, in applicazione
    della deroga alla procedura di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 8, della L. 56 del
    9.06.2019 come modificata dall’ art.1, co.14-ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. nella L. 6 agosto 2021, n. 113 e da
    ultimo dall’art. 1, comma 10-bis del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del
    21/02/2025, l’indizione della procedura selettiva pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
    indeterminato ed a tempo parziale del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali), di 2 (due)
    posti di “Collaboratori ai servizi tecnici- Area degli Operatori Esperti”, con mansioni prevalenti di giardiniere;
    2 ) di approvare l’allegato schema di bando della procedura selettiva pubblica in questione, che costituisce “lex
    specialis” del concorso stesso;
    3) di disporre, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego e del comma 2-bis
    dell’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la pubblicazione del bando della procedura selettiva di che
    trattasi, per giorni 30 (trenta):
  • all’albo pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito
    internet istituzionale;
  • sul Portale Unico del Reclutamento, c.d. Portale “InPA”, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n.
    56, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ ;
    4) di dare atto che, con successiva determinazione, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice della
    procedura concorsuale in questione;
    5) di disporre la registrazione della presente determinazione, predisposta dal Settore 2°, nel registro delle determinazioni
    dell’ente;
    6) di dare atto altresì che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto
    firmatario, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
    7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente;
    8) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
    del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
    dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
    parte del responsabile del Settore competente;
    9) di dare atto infine che:
  • il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo
    insindacabile giudizio, il bando di concorso e di non procedere all’assunzione nel caso di entrata in vigore di norme,
    anche sopravvenute, che rendano incompatibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale
    con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti agli enti locali in materia di assunzioni di personale, oppure nelcaso
    di sopravvenute esigenze di bilancio che non rendano possibile l’espletamento del concorso;
  • nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. General Data Protection Regulation), i
    dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore 2° Gestione e Sviluppo Risorse Umane,
    Pianificazione Strategica, Supporto ai Sistemi di Valutazione, Anticorruzione, Privacy del Comune di Tarquinia,
    unicamente per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente bando di concorso e per le successive attività
    inerenti l’eventuale procedimento di assunzione e il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
    correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati;
  • la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e
    che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte
    del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del
    TUEL;
  • contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 9, c. 1 del D.P.R. n.
    1199/1971, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio,
    alternativamente, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, può essere presentato ricorso giurisdizionale al
    Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
    Il Responsabile
    Settore 2 – Gest. e Svil. Risorse Umane, Pianif. Strategica, Sist. Valutaz,
    Anticorruzione, Privacy
    Dott. Alessandro Procenesi

    Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
    ALESSANDRO PROCENESI in data 14/03/2025

    https://servizionline.comune.tarquinia.vt.it/cmstarquinia/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=52&CDOC=18298

Argomenti collegati

Trasparenza editoriale Come è stata verificata la notizia Dati editoriali disponibili
Pubblicazione
Redazione Occhio Viterbese
Pubblicato
Ultimo aggiornamento

Hai trovato utile questa notizia?

Condividila o continua nella stessa sezione.